Reclami Ricorsi e Conciliazione

RECLAMI

Per eventuali contestazioni il Cliente può rivolgersi all'Internal Audit quale Funzione della Finanziaria deputata alla gestione dei reclami (Funzione di gestione dei reclami), via Tomacelli 107, 00186 - Roma, presentando reclamo scritto a mezzo posta ordinaria (si consiglia l’utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento), ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

  • Posta elettronica: reclami@fucinofinance.it
  • PEC: reclami.fucinofinance@postacert.cedacri.it

La Finanziaria risponderà sollecitamente e, comunque, entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Finanziaria rispetto al reclamo stesso.

RICORSI STRAGIUDIZIALI

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Finanziaria o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti (pari a 60 giorni), potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie aventi ad oggetto la prestazione dei servizi bancari e finanziari, nel limite di 200.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro o senza limiti di importo in tutti gli altri casi (relativi all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà), in ogni caso entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo (cfr. Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate - da ultimo - nei mesi di luglio e agosto 2020).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it  oppure chiedere alla Finanziaria. La Guida relativa all'Arbitro Bancario Finanziario (“ABF in parole semplici”) è disponibile presso tutte le Agenzie di Fucino Finance e della Banca del Fucino, in formato cartaceo o – su richiesta del cliente – in formato elettronico, ovvero è scaricabile direttamente online cliccando qui.

Inoltre online è possibile consultare anche la “Guida all'utilizzo del Portale ABF” cliccando qui.

RICORSO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), che intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può -anche in assenza di preventivo reclamo- ricorrere in alternativa:

  • all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
  • ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito i menzionati procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, in base alle rispettive competenze, dinanzi l'Arbitro Bancario Finanziario e l'Arbitro per le Controversie Finanziarie.