Antiriciclaggio

Antiriciclaggio

CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Fucino Finance S.p.A. e tutte le società del Gruppo Bancario Igea Banca, consce della minaccia che i possibili fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo costituiscono rispetto al buon andamento dell’economia, si sono dotate di un assetto organizzativo e procedurale finalizzato a contrastare il possibile verificarsi dei fenomeni in parola nel rispetto della normativa di riferimento. Questa (il D. Lgs. 231/2007 ss.mm.ii, “Decreto Antiriciclaggio”, e il D.Lgs. 109/2007, “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale”) detta infatti una serie di regole volte a contenere i predetti rischi imponendo specifici obblighi, peraltro, in materia di adeguata verifica della clientela e di limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Ai sensi dell’art. 22 del Decreto Antiriciclaggio i clienti sono chiamati a fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini del corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica. Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono alla Banca in occasione dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Qualora non ciò non sia possibile, il successivo art. 42 impone ai soggetti obbligati (tra cui le Banche) di astenersi dall’apertura di rapporti continuativi, dalla prosecuzione dei rapporti e dall’esecuzione di operazioni.

LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE 

L’art. 49 del Decreto Antiriciclaggio definisce i limiti entro cui è possibile effettuare, a qualsiasi titolo e tra soggetti diversi, il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore. A decorrere dal 1° gennaio 2023, tale limite deve intendersi riferito alla cifra di 5.000 euro.

Il divieto di superare tale limite di legge vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia indicata, che appaiano artificiosamente frazionati, ovverosia attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo (fissato in 7 giorni).

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI 

I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.